IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2005);
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria   2006)  che  conferma  sostanzialmente,  in  materia  di
assunzioni  di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni
dello Stato, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca,
anche  per l'anno 2006, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95,
96  e  97,  della  legge n. 311 del 2004, cosi' come richiamata dalla
circolare  di  questo  Dipartimento  e  del Ministero dell'economia e
delle finanze n. 177-15 dell'11 aprile 2005;
  Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo
art.  1  per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di
particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli  enti  di  ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  possano  procedere  alle assunzioni nel limite di una
spesa  pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2006 e a 120 milioni di
euro a regime, a carico dell'apposito Fondo costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, ed in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
  Visto  l'art.  1,  comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevede,  per l'anno 2006, a valere sul Fondo di cui all'art. 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'assunzione di 2.500
unita'  di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e
sicurezza  pubblica,  di  cui  1.500 unita' destinate alla Polizia di
Stato,  alla  cui  ripartizione  si provvede su proposta del Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  272,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
che  ha previsto, nell'ambito del contingente di cui al predetto art.
1,  comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'autorizzazione
all'assunzione,  a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti
ausiliari  della Polizia di Stato. Tali assunzioni sono effettuate in
deroga  a  quanto  previsto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311
del 2004, entro il limite di spesa di 14.676.500 euro per l'anno 2006
e di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007;
  Visto    l'art.   11-quaterdecies,   comma 7,   del   decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248,  che  consente  all'Ente  parco nazionale
d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise la stabilizzazione del personale a tempo
determinato  operante  presso  l'Ente da effettuare nei limiti di una
spesa pari ad euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2006, a valere sul
Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004;
  Visto  l'art.  3  della  legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente
l'incremento  di  50  unita'  per  il  Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, con una spesa pari a 1,835 milioni di euro per l'anno 2006 e a
1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
  Visto  il  decreto-legge  31 marzo  2005,  n.  45,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel
modificare  il  comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  ha  previsto,  nell'ambito  delle  deroghe  delle assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente
l'immissione  degli  addetti  a  compiti  di  sicurezza  e  di difesa
nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza
antincendio;
  Visto  il  parere  n.  3556/2005  reso  dal  Consiglio  di  Stato -
Commissione  speciale pubblico impiego - in data 9 novembre 2005, che
ha,  tra  l'altro,  assoggettato,  in  quanto  nuove  assunzioni,  le
progressioni   verticali   che  comportano  passaggi  tra  aree  alla
disciplina  autorizzatoria  prevista  dall'art. 1, commi 95, 96 e 97,
della legge n. 311 del 2004;
  Considerate  le  richieste  di  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   pervenute  dalle  amministrazioni  interessate  tutte
presentate  nel  rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art.
1, commi 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;
  Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
27  dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le
richieste  di  assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate
nel  corso  dell'anno  2006,  comporterebbero una spesa annua lorda a
regime  non compatibile con le risorse finanziarie previste dal Fondo
di  cui  al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
  Visto  l'art.  1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa
salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze
armate  di  cui  alla  legge  14 novembre  2000,  n.  331, al decreto
legislativo  8 maggio  2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n.
226;
  Considerato  che  le  assunzioni  di  personale  richieste dal Club
Alpino  Italiano (C.A.I.) e dall'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) non
debbono  gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della
legge  n.  311  del  2004,  in  quanto  detti  Istituti non rientrano
nell'elenco  degli  enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni
pubbliche  definito  secondo  i  criteri  di  contabilita'  nazionale
(SEC 95);
  Vista  la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei  segretari comunali e provinciali concernente il trattenimento in
servizio di segretari comunali e provinciali, nonche' l'assunzione di
complessivi  107  segretari  comunali per le esigenze delle autonomie
locali;
  Considerato  che  all'atto  dell'effettiva assunzione dei segretari
comunali  e  provinciali  gli  oneri saranno posti a carico dell'ente
territoriale  con  il  quale  verra'  ad  instaurarsi  il rapporto di
servizio,  nei  limiti di spesa previsti all'art. 1, comma 198, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Ritenuto  di  soddisfare  la richiesta dell'Agenzia autonoma per la
gestione  dell'albo  dei  segretari comunali e provinciali al fine di
assicurare  la  presenza  dei  predetti segretari comunali in tutti i
comuni   che   si   trovano  ad  operare  in  condizioni  di  estrema
difficolta',  anche  in  considerazione  che  il numero dei segretari
comunali in posizione di disponibilita' si e' notevolmente ridotta;
  Viste  le  richieste  pervenute dal Ministero dell'economia e delle
finanze  e  dal  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  dirette  ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n.
98,  e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 96, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311, l'autorizzazione ad assumere 6 unita' di
personale provenienti dalle ex basi Nato;
  Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede   la   rideterminazione   delle   dotazioni  organiche  delle
amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle
agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64  del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  degli  enti  pubblici non
economici,  degli  enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70,
comma 4,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto
decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  mediante  una riduzione non inferiore al 5 per cento
della  spesa  complessiva  relativa  al  numero dei posti in organico
risultanti  per ciascuna amministrazione, tenuto, comunque, conto del
processo   di  innovazione  tecnologica  e,  quindi,  di  subordinare
l'assunzione  alla  rideterminazione  degli  organici  ai sensi della
citata normativa;
  Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un  numero  di  assunzioni  di  personale  sulla base delle richieste
strettamente  indispensabili  e  prioritarie  e subordinatamente alla
verifica  del  rispetto  delle  previsioni  di  cui al citato art. 1,
comma 93,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  in  materia di
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche,  nonche' di quelle che
hanno  espletato  le  procedure  di  mobilita', anche con riferimento
all'acquisizione  di  dipendenti  provenienti dalla trasformazione di
amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di' eccedenza
o  disponibilita',  ai  sensi  degli articoli 30 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed
integrato;
  Tenuto   conto,   in  base  alle  limitate  risorse  finanziarie  a
disposizione,   che   la  ripartizione  delle  somme  destinate  alle
amministrazioni e' avvenuta prendendo in considerazione le assunzioni
gia' autorizzate nell'anno precedente, l'espletamento delle procedure
di   mobilita'   e   del   tasso   di   cessazione  registrato  nelle
amministrazioni;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa annua lorda solo nel caso di' assunzioni di' personale gia'
dipendente della medesima amministrazione;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui  al  comma 95, dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le
amministrazioni   dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie,  gli  enti  pubblici  non  economici e gli enti di ricerca a
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, nel
limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa
annua  lorda  a  regime pari a 120 milioni di euro, da far valere sul
Fondo  appositamente costituito nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con uno stanziamento
pari  a 40 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 120 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007;
  Ritenuto  di  assicurare  il rispetto del limite di spesa derivante
dal  fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311 e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93,
della citata legge n. 311 del 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
  Sulla  proposta del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   e  del  Ministro  dell'interno,
limitatamente  alle  competenze  di  cui all'art. 1, comma 246, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  in materia di ordine e sicurezza
pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  le  amministrazioni,  di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al
presente  decreto,  sono  autorizzate ad assumere, nell'anno 2006, un
contingente  di  personale  a  tempo indeterminato pari a complessive
3.619 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente
ad  una spesa di euro 33.613.488 quale onere relativo all'anno 2006 e
ad  una  spesa  complessiva  annua  lorda  pari ad euro 115.794.854 a
decorrere  dall'anno  2007,  a  valere  sul  Fondo di cui all'art. 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  Le  assunzioni  di  personale  di cui al comma 1 possono essere
effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.
  3.  Ai  Corpi  di  polizia  ed  al  Corpo  dei  vigili del fuoco e'
assegnato,  per l'anno 2006, un contingente di personale pari a 2.568
unita',  come  risulta  dalle  tabelle  1  e  2  allegate al presente
decreto,  corrispondente  ad una spesa di euro 26.277.426 quale onere
relativo all'anno 2006 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad
euro  89.105.674 a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006 e' posto
a  carico  del  fondo  di  cui  all'art.  1,  comma 96,  della  legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  la  spesa  di  473.000 euro relativa ai
richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per
le Forze armate.
  4.  Nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, e' autorizzata
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca l'immissione di 6
unita' di personale provenienti dalle ex basi Nato, corrispondenti ad
una  spesa di euro 39.626 quale onere relativo all'anno 2006 e ad una
spesa  complessiva  annua  lorda  pari  ad  euro  178.337 a decorrere
dall'anno 2007.
  5.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1, e'
autorizzata   l'assunzione   di  una  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato   presso   il   Club  Alpino  Italiano  (C.A.I.)  e  il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta'  di  tre  unita'  di  personale  in  favore  dell'Automobil Club
d'Italia  (A.C.I.),  il cui onere finanziario e' posto direttamente a
carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.
  6.  L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo dei segretari
comunali  e  provinciali  e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater
del   decreto-legge   28 maggio   2004,   n.   136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 186, e dell'art. 1,
commi 95,  96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere
107   segretari  comunali  ed  a  trattenere  in  servizio,  fino  al
compimento  del  settantesimo  anno  di  eta', 17 unita' di segretari
comunali   e   provinciali  a  seguito  di  richieste  effettuate  da
determinate  amministrazioni  locali, per la sola durata del rapporto
con  le  medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi
bilanci.
  7.   Ai   fini   della  determinazione  e  del  calcolo  dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  esclusivamente  nel  caso  di  assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo  onere  viene  valutato in termini di differenziale di costo
tra  le  qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste  di  assunzione  di  personale gia' dipendente della stessa
amministrazione o ente.
  8.   L'autorizzazione  di  cui  al  presente  decreto  relativa  ad
assunzioni  di  personale  riferite  allo  scorrimento o all'utilizzo
delle  graduatorie  da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e'  subordinata alla condizione dell'espletamento del procedimento di
cui  all'art.  34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
salvo  che  l'assunzione  avvenga  per  coprire  posti  di dipendenti
vincitori che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa.
  9.   Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1  che,  per  esigenze
organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di
personale   appartenenti   a  categorie  e  professionalita'  diverse
rispetto  a  quelle  autorizzate  con  il  presente  decreto,  ovvero
utilizzare   graduatorie   concorsuali   diverse  rispetto  a  quelle
considerate   nel   corso  dell'istruttoria  prevista  dall'art.  39,
comma 3-bis,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate
ad  avviare  le  relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e  dall'art.  1,  comma 246,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
fermo  restando  il  limite  delle  risorse  finanziarie  assegnate a
ciascuna amministrazione dal presente decreto.
  10. Le  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre  il 31 dicembre 2006, a trasmettere per le necessarie verifiche
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per la
funzione   pubblica,   Ufficio   per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato, IGOP, i dati
concernenti   il   numero  dei  dipendenti  assunti  e  in  corso  di
assunzione,   distinti   per   profili   professionali   ed  area  di
appartenenza,  specificando  se a tempo pieno o ridotto, indicando in
tale  caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche'
l'eventuale  amministrazione  di provenienza, ivi inclusa la relativa
qualifica  funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2006,
nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al
completamento  delle  procedure  di  assunzione va, altresi', fornita
dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto
dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  11.  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'UPB  4.1.5.4.  Fondi  da ripartire per oneri di personale - Cap.
3032,  dello  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2006  e  corrispondenti  capitoli  per esercizi
successivi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 215